Norme generali per la musica da usarsi nelle funzioni ecclesiastiche (da Normae pro musica sacra, 1894)
Sacra Congregazione dei Riti
1. Ogni composizione musicale informata allo spirito della sacra funzione che accompagna, rispondendo religiosamente al significato del rito e delle parole, muove a devozione i fedeli, e quindi è degna della Casa di Dio.
2. Tale è il Canto Gregoriano, che la Chiesa riguarda come veramente suo, e quindi il solo che adotta nei libri liturgici da essa approvati.
3. Il Canto Polífono eziandio, come anche il Canto cromatico, purché forniti delle suddette doti, possono convenire alle sacre funzioni.
4. Nel genere polifonico viene riconosciuta degnissima della Casa di Dio la musica di Pierluigi da Palestrina e dei suoi buoni imitatori; come, per la Musica cromatica, si riconosce degna del culto divino quella che ci venne trasmessa fino ai nostri giorni da accreditati Maestri di varie Scuole italiane ed estere, e specialmente dai Maestri Romani, le cui composizioni furono lodate più volte dalla competente Autorità siccome veramente sacre.
5. Essendo ben noto che una composizione anche ottima di musica polifonica può divenire sconveniente per una cattiva esecuzione; in tal caso si adoperi nelle funzioni strettamente liturgiche il Canto Gregoriano.
6. La musica figurata da organo deve in genere rispondere all'indole legata, armonica e grave di questo strumento. L'accompagno istrumentale deve sostenere decorosamente il canto, e non opprimerlo. Nei preludii ed interludii così l'organo come gli strumenti conservino sempre il carattere sacro corrispondente al sentimento della funzione.
7. L'idioma da usarsi nei cantici durante le solenni funzioni strettamente liturgiche sia la lingua propria del rito, ed i testi ad libitum si prendano dalla Sacra Scrittura, dall'Officiatura, o da inni e preci approvate dalla Chiesa.
8. Nelle altre funzioni si potrà usare la lingua volgare, prendendo le parole da divote ed approvate composizioni.
9. È severamente proibita in Chiesa ogni musica per canto, o per suono d'indole profana, specialmente se ispirata a motivi, variazioni e reminiscenze teatrali.
10. Per provvedere al rispetto dovuto alle parole liturgiche, ed escludere la prolissità della sacra funzione, è proibito ogni canto, nel quale le parole si trovino anche in minima parte omesse, o trasportate fuori di senso, o indiscretamente ripetute.
11. È proibito il dividere in pezzi affatto staccati quei versetti, che sono necessariamente collegati fra loro.
12. È vietato l'improvvisare, detto a fantasia, sull'organo a chiunque nol sappia fare convenientemente, cioè in modo da rispettare non solo le regole dell'arte musicale, ma quelle altresì che tutelano la pietà ed il raccoglimento dei fedeli.